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COS'E'

Tra le varie istanze di giustizia che vengono rivolte al Giudice di Pace direttamente da parte degli utenti non professionali, c’è la c.d. perdita di possesso, che è sostanzialmente una causa ordinaria per l’accertamento giudiziale negativo della proprietà di un veicolo. In particolare, un soggetto che ha perso il possesso di un veicolo pur risultandone formalmente proprietario, può rivolgersi al Giudice di Pace per chiedere che venga accertata con sentenza la reale situazione di fatto. redigendo l’atto introduttivo della causa con citazione orale. La sentenza emessa con efficacia retroattiva costituirà titolo per procedere alle consequenziali annotazioni nel P.R.A., con conseguente esonero da ogni responsabilità per l'avvenuta perdita di possesso del veicoloprecedentemente intestato.. 

CHI PUO' RICHIEDERLO

I soggetti che pur risultando formalmente proprietari di un veicolo, di fatto non ne hanno più il possesso.

Le ipotesi più ricorrenti sono: cessione del mezzo a persona che non ha ottemperato agli obblighi di trascrizione nel P.R.A., cessione del mezzo ad una ditta per la rottamazione senza essere più in possesso dei documenti per poter trascrivere l’avvenuta rottamazione.

DOVE SI RICHIEDE

La persona  può rivolgersi al Giudice di Pace per essere assistito, ai sensi dell’art. 316 c.p.c. nella redazione dell’atto introduttivo della causa (Verbale di citazione orale a giudizio).  L’atto così formato dovrà essere notificato alla controparte a mezzo UNEP e successivamente iscritto al ruolo generale.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’interessato deve produrre al Giudice tutti i documenti in suo possesso che comprovano la cessione del mezzo con l’indicazione della controparte che ne ha acquistato la proprietà o il possesso, o che ha ricevuto il mezzo per la rottamazione.

TEMPI

Presentata la richiesta in Cancelleria, l’utente viene indirizzato all'udienza del giudice individuato per la redazione della domanda di citazione; le udienze si terranno al primo piano, corridoio B,presso il Palazzo della Provincia di Isernia, sito in via Berta.

COSTI

Nulla per la redazione della domanda di citazione orale;

€ 43,00 sotto forma di marche da bollo a titolo di contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo, se il valore del mezzo è pari a € 1000.

 
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA E RITO SEMPLIFICATO
VALORE DELLA CAUSA IMPORTI MARCHE DA BOLLO
DA A Contributo Unificato Marca spese forfetizz.
Fino a € 1.033,00 € 43,00  
€ 1.033,01 € 1.100,00 € 43,00 + € 27
€ 1.100,01 € 5.200,00 € 98,00 + € 27
€ 5.200,01 € 26.000,00 € 237,00 + € 27
Valore indeterminabile (competenza GdP)            € 237,00 + € 27
Mancata dichiarazione di valore € 1.686,00 + € 27

 

 
DECRETI INGIUNTIVI
Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo 1 del c.p.c., Opposizione a decreto ingiuntivo e Accertamento tecnico preventivo
VALORE DEL PROCEDIMENTO IMPORTI MARCHE DA BOLLO
DA A Contributo Unificato Marca spese forfetizz.
Fino a € 1.033,00 € 21,50  
€ 1.033,01 € 1.100,00 € 21,50 + € 27
€ 1.100,01 € 5.200,00 € 49,00 + € 27
Accertam. tecnico prev. di valore indeterminabile € 118,50 + € 27

Ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, nel procedimento civile, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA). 

PAGAMENTO TELEMATICO

VADEMECUM PAGAMENTO TELEMATICO PER UTENTI NON REGISTRATI.
 

E’ PREVISTA L'ESENZIONE PER I SEGUENTI CASI:

Ai sensi dell'art.32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati da difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese);

Ai sensi dell'art 19 della Legge 74 del 6 marzo 1987 (tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) salvo quanto previsto dall'art. 13 D.P.R. 115/2002.

 

 

 

                                                                 AVVISO ALL’UTENZA

                                                            PAGO PA DIRITTI DI COPIA


Ai sensi degli art. 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti relativi ai  diritti di copia, nel procedimento civile, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA). 

PAGAMENTO TELEMATICO

VADEMECUM PAGAMENTO TELEMATICO PER UTENTI NON REGISTRATI.

DIRITTI DI COPIA
NUMERO FACCIATE COPIE IN CARTA LIBERA COPIE CONFORMI
SENZA URGENZA CON URGENZA SENZA URGENZA CON URGENZA
da 1 a 4 € 0,74 € 2,22 € 5,90 € 17,70
da 5 a 10 € 1,48 € 4,44 € 6,89 € 20,67
da 11 a 20 € 2,94 € 8,82 € 7,86 € 23,58
da 21 a 50 € 5,90 € 17,70 € 9,83 € 29,49
da 51 a 100 € 11,79 € 35,37 € 14,74

€ 43,22

oltre le 100 € 11,79
+ € 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione
€ 35,37
+ € 14,74 ogni ulteriori 100 o frazione
€ 14,74
+ € 5,90 ogni ulteriori 100 o frazione
€ 43,22
+ € 17,70 ogni ulteriori 100 o frazione

 

Per i procedimenti CIVILI DEFINITI : è ATTIVO il servizio di richiesta copie online su   ”Servizi Online Giudice di Pace”  , il ritiro potrà essere effettuato allo scadere del terzo giorno successivo alla data dell'invio della ricevuta  del pagamento telematico dei diritti (gdp.isernia@giustizia.it o gdp.isernia@giustiziacert.it).

 

COS'È 

Il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto che garantisce, a chi si trova in condizioni economiche disagiate ed ha necessità dell’assistenza di un legale per intraprendere un giudizio, che le spese del processo siano poste a carico dello dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili già pendenti o per le controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Per effetto dell’ammissione alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’Erario.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 D.P.R. 115/02 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) artt. Da 74 a 89 e da 119 a 136.

CHI PUÒ RICHIEDERLO       

Può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito civile, il cittadino italiano, il cittadino straniero regolarmente soggiornante, l’apolide, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Si tiene conto soltanto del reddito del richiedente nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o nelle cause in cui gli interessi dello stesso sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (conviventi).

COSA OCCORRE

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre presentare domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il processo, o il giudice davanti al quale sarà introdotto il giudizio; se il processo pende dinanzi la Corte di Cassazione la domanda deve essere presentata al Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio dell’Ordine , valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità; in caso di accoglimento trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente ed all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la verifica sui redditi dichiarati.

 

DOVE SI RICHIEDE

 Presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

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