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Servizi Penali

L'art 582 c.p.p. prevede la possibilità di depositare l'atto di impugnazione via PEC, ai sensi e con le modalità dell'art 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150.

  • L'atto di impugnazione firmato digitalmente dal difensore e trasmesso al seguente indirizzo PEC: depositoattipenali.gdp.isernia@giustiziacert.it;

Unitamente all' Appello o Ricorso per Cassazione tramesso a mezzo PEC dovrà essere allegata la ricevuta telematica di avvenuto pagamento dei diritti di copia attraverso la Piattaforma PagoPA, in misura corrspondente agli importi dovuti  per la predisposizione di N.:

  • 3 copie semplici senza urgenza per l'Appello;
  • 6 copie semplici senza urgenza per il Ricorso per Cassazione; 

In mancanza allegazione della ricevuta di cui sopra , la Cancelleria provvederà a quantificare e richiedere i suddetti diritti.

 

COS'È

E’ un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire alle persone non abbienti, nell’ambito del processo penale, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza (con scelta da effettuare tra gli iscritti in appositi elenchi, predisposti dai Consigli degli ordini del distretto di Corte d’Appello nel quale trovasi il Magistrato davanti al quale pende il processo), di un consulente tecnico, di un investigatore privato, con oneri a carico dello Stato.
Tali soggetti non possono chiedere o percepire alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese dal proprio assistito, commettendo diversamente grave illecito disciplinare.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
L’ammissione produce come principale effetto quello di esentare da ogni onere inerente l’assistenza e la difesa processuale (gratuità nel rilascio delle copie degli atti processuali, anticipazioni dei compensi spettanti ai suddetti soggetti da parte dell’Erario) rimanendo comunque salvo il diritto dello Stato al recupero, nel caso di successiva revoca dell’ammissione, qualora dovessero venire meno i presupposti legittimanti l’ammissione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articoli dal 74 al 141 del D.P.R. 30/05/02 n.115.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

I cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato non abbienti che rivestano la qualifica di indagati, imputati, condannati, persone offese da reato che intendano costituirsi parte civile, responsabili civili ovvero soggetti civilmente obbligati per la pena pecuniaria.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Peraltro, la falsità o le omissioni contenute nell’istanza o nelle autodichiarazioni in essa rese configurano un’ipotesi di delitto con conseguente punizione con pena detentiva e con pena pecuniaria oltre che, la decadenza dal beneficio accordato con effetto retroattivo e diritto al recupero delle somme eventualmente anticipate e corrisposte da parte del’Erario.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

COSA OCCORRE

Presentazione di un’istanza in carta semplice sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità con autentica del difensore ovvero nelle forme dell’autocertificazione come previste dal D.P.R. 28/12/00 n.445 (con presentazione innanzi al pubblico ufficiale – cancelliere deputato alla ricezione) con allegazione di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità:

  • la richiesta di ammissione e l’indicazione del processo a cui si riferisce se già pendente;
  • le generalità dell’interessato e degli eventuali componenti della famiglia anagrafica con indicazione dei relativi codici fiscali;
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica indicazione del reddito complessivo;
  • l’impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione.

Dove si presenta la domanda


La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente pagina del Ministero della Giustizia.

DIRITTI DI COPIA
NUMERO FACCIATE COPIE IN CARTA LIBERA COPIE CONFORMI
SENZA URGENZA CON URGENZA SENZA URGENZA CON URGENZA
da 1 a 4 € 0,74 € 2,22 € 5,90 € 17,70
da 5 a 10 € 1,48 € 4,44 € 6,89 € 20,67
da 11 a 20 € 2,94 € 8,82 € 7,86 € 23,58
da 21 a 50 € 5,90 € 17,70 € 9,83 € 29,49
da 51 a 100 € 11,79 € 35,37 € 14,74

€ 43,22

oltre le 100 € 11,79
+ € 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione
€ 35,37
+ € 14,74 ogni ulteriori 100 o frazione
€ 14,74
+ € 5,90 ogni ulteriori 100 o frazione
€ 43,22
+ € 17,70 ogni ulteriori 100 o frazione

 

Diritti di copia - Pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato, art. 196 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

L’art. 196 d.P.R. n. 115/2002, laddove impone l’utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, C.A.D., per il pagamento dei diritti di copia e di certificato, è applicabile al solo processo civile. Nel settore penale, il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni, ai sensi dell'art.285 d.P.R. n.115/2002, ferma restando la possibilità, assicurata dall’art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.

PAGAMENTO TELEMATICO

VADEMECUM PAGAMENTO TELEMATICO PER UTENTI NON REGISTRATI.

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